Esenzioni CQC

CONDUCENTI ESENTI DALL’OBBLIGO DI POSSEDERE LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

 

Ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, sono esentati dal campo di applicazione della carta di qualificazione del conducente, e dunque dall’obbligo di possedere la CQC, i conducenti:

  1. di veicoli la cui velocità massima autorizzata non super ai 45 km/h;
  2. di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
  3. di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
  4. di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
  5. di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
  6. di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
  7. di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g), riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è obbligo che la guida del veicolo è effettuata con carattere professionale.

Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l’attività sia esercitata in conto proprio o per terzi.







Art. 213. - Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali (art. 58 C.s.). 

1. Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o più delle aree suddette, anche se interrotte da aree pubbliche. 

2. I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c) del codice. 

3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei mezzi di movimentazione sono stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.






"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. 

TITOLO III - DEI VEICOLI 

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE 

Art. 58. Macchine operatrici. 

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. 

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in: 

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; 

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; 

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose. 

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente. 

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

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